Un contribuente lamenta la confusione del momento di perfezionamento del trasferimento della proprietà della partecipazione, rilevante per individuare l'aliquota d’imposta applicabile, dall'incasso del corrispettivo.
Le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, piuttosto che in quello eventuale e diverso in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.
La plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non rilevano le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali, quali l'omessa percezione del prezzo o la sua eventuale rateizzazione o l'estinzione dell'obbligazione successivamente intervenuta (Cass. 7 giugno 2018, n. 14848; Cass. 3 maggio 2019, n. 11635). Ciò consente di distinguere il momento di perfezionamento del trasferimento del titolo da quello relativo all'incasso del corrispettivo.
Il momento di realizzo della plusvalenza, conseguentemente, consente di determinare il regime di tassazione applicabile, mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d'imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione.
In presenza di una clausola di earn-out, al momento del perfezionamento del trasferimento, in capo al cedente si realizza un reddito diverso, derivante dall'incasso della parte fissa del corrispettivo e, poi, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, si realizza, secondo il principio di cassa, un reddito diverso della stessa natura di quello realizzato alla cessione della partecipazione (ris. 20 dicembre 2021, n. 74/E).
Tale reddito costituisce comunque parte del corrispettivo della cessione della partecipazione e viene liquidato nel rispetto di criteri che, sebbene dipendenti anche da fatti anche esterni alla volontà delle parti, quali l'andamento economico della società, sono predeterminati nel contratto che trasferisce le partecipazioni; è dunque al momento della conclusione di tale contratto che si deve fare riferimento per quanto attiene alla determinazione del regime di tassazione applicabile, compresa l'aliquota d’imposta.
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