Una società ritiene che il mittente che afferma di avere inserito più di un atto nello stesso plico debba dimostrare il contenuto della busta. Chiede se il Comune abbia soddisfatto, sia pure in via presuntiva, l'onere di provare che l'involucro della raccomandata contesse due avvisi di accertamento.
In caso di notifica di cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, se l'involucro contiene plurime cartelle e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che l'autore della comunicazione fornisca la prova che l'involucro le conteneva, dato che, secondo l'id quod plerumque accidit, a ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. A tale fine, l'indicazione dei numeri delle cartelle sull'avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex art. 12 del D.P.R. n. 655/1982, pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non l'agente postale, ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo e ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova (Sez. 6-5, ord. 2 ottobre 2014, n. 20786; Sez. 6-3, ord. 15 settembre 2017, n. 21533ord. 15 settembre 2017, n. 21533).
Nella specie, si è in presenza di notifica con un unico plico di più avvisi di accertamento specificamente individuati, nel qual caso, stante la connessione oggettiva e soggettiva dei vari atti di accertamento, nonché la contestualità della loro formazione, l'unicità della spedizione rappresenta una soluzione finalizzata a una maggiore praticità ed economicità. Né è stato violato l'art. 2697 c.c., poiché non è stato posto a carico della società l'onere di provare di essersi incolpevolmente trovata nell'impossibilità di prendere cognizione del plico spedito con lettera raccomandata, ma l'onere gravante sull'Ufficio di dimostrare che la busta contenesse due atti è stato ritenuto assolto, sia pure in via presuntiva.
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