Una società contesta il diniego di rimborso IVA relativo a operazioni triangolari, evidenziando che la merce era ceduta fuori dal territorio nazionale e che il primo acquirente era meramente interposto, in funzione della successiva esportazione, in base all'accordo stipulato con il cessionario residente in altro Paese UE.
In caso di operazioni triangolari interne al territorio dell'UE, ove vi siano due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno sito al di fuori del territorio nazionale e oggetto di un solo trasporto, non è imponibile la prima cessione di beni, ove si accerti che la merce oggetto della suddetta cessione venga trasportata dal primo acquirente nel territorio dello Stato del cessionario, senza che il primo acquirente possa disporre della merce come proprietario, ma risulti meramente interposto, al fine di assolvere a un vincolo di consegna della merce al terzo soggetto passivo che la immetta in consumo.
Pur intervenendo tre distinti operatori economici, l'operazione di trasporto intra-UE va considerata unitaria, se la merce viene trasportata dall'acquirente nel territorio dello Stato del cessionario, ma non è da questi utilizzata, bensì vincolata alla consegna a un terzo soggetto passivo che la immette in consumo (Cass., Sez. V, 17 novembre 2021, n. 34957; Cass., Sez. V, 7 luglio 2020, 14031; Cass., Sez. V, 13 settembre 2018, n. 22332). Pertanto, la cessione viene effettuata non al destinatario finale della merce, ma a un soggetto passivo, realmente interposto (sia se residente, che se non residente nello Stato membro del cedente), che effettua l'acquisto solo in funzione della successiva operazione di esportazione o di cessione intracomunitaria (Cass., Sez. VI, 1° agosto 2022, n. 23828; Cass. n. 34957 del 2021, cit.; Cass., Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 3099).
L'acquisto del bene da parte del primo cessionario (interposto) non rileva quale cessione imponibile effettuata nel territorio dello Stato del cedente, ma come fase preliminare dell'operazione intra-UE che si perfeziona con il trasferimento del bene in altro Stato membro ove risiede il soggetto passivo indicato già all'origine come destinatario finale; la prima cessione nazionale è fiscalmente neutra, in quanto ciò che rileva è che i beni della prima cessione siano vincolati alla cessione al cessionario intra-UE (Cass. n. 23828 del 2022, cit.).
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