Si discute se il fatto che le bollette doganali rechino un codice MRN rilasciato da dogana non nazionale impedisca o meno la tracciabilità dell'esportazione.
In tema di esportazioni al di fuori del territorio doganale dell'UE in regime di non imponibilità ex art. 8, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, è necessario solo che sussistano elementi presuntivi per ritenere che la merce sia stata trasportata oltre il territorio UE e che la destinazione dei beni all'esportazione sia documentata con mezzi di prova certi e incontrovertibili; sono, all'uopo, idonee le attestazioni di P.A. del Paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana o la vidimazione apposta dall'Ufficio doganale sulla fattura (Cass., Sez. V, 23 dicembre 2023, n. 37765; Cass., Sez. V, 13 dicembre 2023, n. 36417 e n. 36394; Cass., Sez. VI, 8 novembre 2022, n. 32771; Cass., Sez. V, 22 giugno 2022, n. 20078; Cass., Sez. V, 6 aprile 2022, n. 11112; Cass., Sez. V, 31 marzo 2022, n. 10356).
Tale documentazione, consistente nel visto dell'ultima dogana in uscita (cd. visto uscire, Cass., Sez. V, 27 dicembre 2018, n. 33483) è equipollente al rilascio del DAU dell'Ufficio doganale nazionale; sono, invece, inidonei documenti privati, quali fatture o documenti bancari attestante il pagamento (Cass., Sez. V, 18 febbraio 2015, n. 3193; Cass., Sez. V, 12 ottobre 2018, n. 25454: Cass., Sez. V, 21 febbraio 2018, n. 4161).
Occorre la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali per l'esenzione IVA (CGUE, 8 novembre 2018, Cartrans Spedition, C-495/17, p. 42; CGUE, 28 marzo 2019, Vinè, C-275/18, p. 35), che può essere data con la prova dell'uscita effettiva dal territorio doganale (CGUE, 17 dicembre 2020, Bakati Plus, C-656/19, p. 57, 77; CGUE, 17 ottobre 2019, C-653/18, Unitel, punto 30; Vinè, C-275/18, cit., p. 36).
Anche un documento di origine privata, ove rechi una vidimazione o un contrassegno di un’autorità doganale, ancorché situata nel Paese terzo di destinazione, la cui genuinità non sia in discussione, costituisce prova certa e incontrovertibile dell'uscita dal territorio doganale e tale documento deve ritenersi equipollente al documento di accompagnamento dell'autorità doganale del Paese di carico della merce.
Nella specie, è stato correttamente ritenuto che il codice alfanumerico MRN apposto da Uffici doganali non nazionali costituisca prova dell'effettiva uscita dal territorio doganale.
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