Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 9 giugno 2023, n. 656

di Fabio Pace | 9 Giugno 2023
Rassegna di giurisprudenza 9 giugno 2023, n. 656

Una società eccepisce nullità degli avvisi di accertamento da cui non era dato evincere con sufficiente determinatezza, la motivazione della pretesa, estendendo tale sanzione alla motivazione contraddittoria.
Se è possibile che un atto impositivo si fondi su motivazioni concorrenti - per una complessiva connotazione della condotta del contribuente a monte della pretesa - è però necessario che, in tale caso, il ricorso a una pluralità di ragioni non frustri il rispetto del vincolo funzionale cui è destinato l'obbligo di motivazione.
L'avviso di accertamento non può essere supportato da motivazione contraddittoria, poiché non consentirebbe al contribuente di avere certezza degli elementi fondanti le ragioni della pretesa; tale vizio si configura anche ove siano indicate ragioni concorrenti, ma contraddistinte da assoluta eterogeneità, inidonee a fungere da complessivo presupposto della pretesa. Ad esempio, è invalido l'avviso fondato con richiamo tanto al principio dell'abuso del diritto, quanto all'interposizione fittizia di persona, trattandosi di istituti con ambiti di applicazione differenziati (Cass. ord. 10 settembre 2020, n. 18767) o quello che non indica puntualmente il tipo di accertamento svolto (Cass. sent. 17 ottobre 2014, n. 22003).
L'avviso di accertamento è nullo se fondato su motivi di imposizione distinti e inconciliabili, in quanto, rispondendo la motivazione alla duplice esigenza di rispettare i principi di informazione e collaborazione e di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, l'A.F. non può formulare una motivazione contraddittoria con funzione di riserva, sia perché la pretesa può basarsi su elementi concorrenti, ma non su presupposti fattuali contrastanti, sia perché l'alternatività delle ragioni giustificatrici della pretesa, lasciando l'A.F. arbitra di scegliere in contenzioso quella più conveniente secondo le circostanze, espone la controparte a un esercizio difensivo difficile o impossibile (Cass. sent. 4 marzo 2020, n. 6014; Cass. sent. 30 novembre 2009, n. 25197).
Se l'A.F. affida l'atto impositivo a più ragioni giustificatrici, fra loro eterogenee, il giudice deve accertare, in concreto, se questa abbia reso obiettivamente incerta la comprensione degli elementi fondanti la pretesa, in particolare avuto riguardo alla possibilità del contribuente di esplicare pienamente il proprio diritto di difesa.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo afferma che gli avvisi di accertamento devono essere motivati in modo chiaro e non contraddittorio per garantire il diritto di difesa del contribuente.