Un contribuente eccepisce l’inesistenza dell'atto di accertamento prodromico, che avrebbe dovuto essere intestato e notificato a tutti gli eredi impersonalmente e collettivamente.
La notificazione impersonale collettiva al domicilio del defunto è una mera facoltà dell'A.F., non un obbligo. L'obbligo c'è, nel diverso senso di notifica al domicilio personale del singolo erede, a condizione che quest'ultimo l'abbia comunicato.
Nella specie, è errato affermare la nullità dell'atto di accertamento prodromico, che travolgerebbe a cascata anche il successivo atto di ingiunzione. L'atto di accertamento è stato, infatti, indirizzato all'erede e notificato nelle mani del figlio presso il domicilio del de cuius. La notifica ha raggiunto lo scopo, essendo priva di rilevanza la circostanza che sia stata presa presso un domicilio che coincide con quello del dante causa.
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