Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 giugno 2023, n. 659

di Fabio Pace | 30 Giugno 2023
Rassegna di giurisprudenza 30 giugno 2023, n. 659

Un contribuente eccepisce l’inesistenza dell'atto di accertamento prodromico, che avrebbe dovuto essere intestato e notificato a tutti gli eredi impersonalmente e collettivamente.
La notificazione impersonale collettiva al domicilio del defunto è una mera facoltà dell'A.F., non un obbligo. L'obbligo c'è, nel diverso senso di notifica al domicilio personale del singolo erede, a condizione che quest'ultimo l'abbia comunicato.
Nella specie, è errato affermare la nullità dell'atto di accertamento prodromico, che travolgerebbe a cascata anche il successivo atto di ingiunzione. L'atto di accertamento è stato, infatti, indirizzato all'erede e notificato nelle mani del figlio presso il domicilio del de cuius. La notifica ha raggiunto lo scopo, essendo priva di rilevanza la circostanza che sia stata presa presso un domicilio che coincide con quello del dante causa.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente contesta l'atto di accertamento, ma la notifica al domicilio del defunto è facoltativa e l'atto è valido se notificato all'erede.