Una società lamenta, circa la ritenuta esistenza di un giudicato, che la sentenza era stata oggetto di ricorso per cassazione, nel cui giudizio aveva presentato istanza di definizione agevolata, con rinuncia al giudizio.
Se il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, la parte che lo invoca deve produrre copia autentica della sentenza, con attestazione del passaggio in giudicato (Cass. 10 novembre 2006, n. 24067); nel processo tributario, in assenza di una previsione specifica sulla certificazione del passaggio in giudicato della sentenza, si applica l'art. 124 disp. att. c.p.c., sicché è necessario che il segretario della Corte certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3621).
La particolarità della rinuncia di adempimento dell'impegno cui allude l’art. 6 del D.L. n. 193/2016 si individua nel fatto che gli effetti della fattispecie di rinuncia sono direttamente disciplinati dalla legge con lo stesso art. 6 e non sono invece riconducibili, come accade di regola in presenza della rinuncia ex art. 390 c.p.c., all'art. 338 c.p.c., che è norma idonea a disciplinare anche gli effetti della rinuncia al giudizio di cassazione. Pertanto, la rinuncia de qua e la dichiarazione di estinzione cui procede la Cassazione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione ex comma 3. Con la conseguenza, indicata dall'art. 6 comma 4, per il caso di inadempimento totale o parziale, la quale si identifica nell'attribuzione all'esattore del diritto di procedere al recupero di quanto oggetto della dichiarazione ai sensi del comma 2 e, dunque, di quella somma, determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 6, per la quale il debitore aveva fatto dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata (Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083).
Pertanto, non sussiste un giudicato in atti cui doversi obbligatoriamente adeguare.
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