Un contribuente eccepisce la nullità assoluta dell'ingiunzione non intestata e notificata a tutti gli eredi collettivamente e impersonalmente, avendo il Comune notificato l'atto ingiuntivo a lui personalmente.
In ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973, la circostanza che la notifica non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi - modalità non integrante un diritto di questi ultimi, in quanto posta a tutela e agevolazione dell'ente impositore - non costituisce elemento che può inficiare di validità il procedimento notificatorio, qualora l'ente stesso abbia notificato l'atto a mani proprie a uno di essi.
La comunicazione del domicilio degli eredi configura un vero e proprio onere, diretto a consentire agli Uffici di azionare direttamente nei loro confronti le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius (Cass., Sez. 5, 9 gennaio 2014, n. 228; Sez. 5, 8 aprile 2016, n. 6856).
Viceversa, la notificazione impersonale collettiva degli atti intestati al dante causa al domicilio dello stesso, è una mera facoltà dell'A.F. Il sistema configura, infatti, un obbligo, nel diverso senso di notifica al domicilio personale del singolo erede, solo alla condizione che quest'ultimo abbia provveduto a comunicarlo all'A.F.
La notifica collettiva e impersonale è posta a esclusiva tutela degli interessi erariali e la comunicazione configura un onere di informazione che, ove non assolto, espone gli eredi alle relative conseguenze, dispensando gli Uffici dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale sia il tempo trascorso dall'apertura della successione (Cass. n. 228 del 2014, cit.).
La mancata comunicazione del decesso e delle generalità degli eredi autorizza legittimamente il Comune a inviare l'atto di ingiunzione all’erede (Cass. Sez. 5, 22 maggio 2019, n. 13760).
Con la consegna a mani proprie la notificazione raggiunge il suo scopo, come previsto dall'art. 156 c.p.c., in quanto l'erede è posto in condizione di impugnare tempestivamente l'ingiunzione.
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