Una società assume che il regime fiscale delle rinunce a crediti da parte dei soci non è più compatibile con la fictio iuris dell'incasso giuridico, concetto inapplicabile a carico di un soggetto, quale la società lussemburghese, tassato per competenza, non sussistendo il rischio del cd. salto d’imposta.
In tema di imposte sui redditi di capitale - in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 94, comma 6, e 101, comma 5, del TUIR, a seguito delle modifiche di cui all’art. 13 della legge n. 147/2015 - la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente a oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell’art. 26, quinto comma, del D.P.R. n. 600/1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o salto d'imposta di cui al precedente regime.
Il trattamento della rinuncia del socio trova ora collocazione nel comma 4-bis dell'art. 88 del TUIR, il quale prevede che la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Inoltre, il socio deve comunicare il valore del credito alla partecipata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in assenza di comunicazione, il valore assunto è pari a zero, con tassazione dell'intera rinuncia, fiscalmente qualificata come sopravvenienza attiva. Correlativamente, gli artt. 94, comma 6, e 101, comma 7, del TUIR, hanno previsto, sul versante del socio, che l'ammontare della rinuncia al credito che si aggiunge al costo della partecipazione è nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, che la rinuncia non è ammessa in deduzione e che il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione sempre nei limiti del valore fiscalmente riconosciuto del credito. A seguito della rinuncia, il socio aumenta il costo della partecipazione solo nei limiti del valore fiscale del credito e la società beneficia di una sopravvenienza non tassabile solo nei limiti di detto valore. Pertanto, la rinuncia di un credito avente valore fiscale pari a zero, come per i crediti legati a un reddito tassato per cassa, non incrementa il valore fiscale della partecipazione. Di contro, la rinuncia comporta la tassazione integrale della sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata.
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