Il caso riguarda una notifica all’estero non andata a buon fine perché il soggetto risultava trasferito verso luogo ignoto, non essendo più nei registri AIRE, per poi ricomparirvi con diverso indirizzo, ma solo dopo una seconda notifica, subito attivata presso l'ultimo domicilio fiscale nazionale con il rito degli irreperibili.
In caso di notifica di atti tributari a soggetto che abbia trasferito la sua residenza all'estero e sia iscritto all'AIRE, la successiva scomparsa del suo nome dai registri AIRE, non accompagnata da una corrispondente nuova registrazione nei registri anagrafici del Comune italiano di pregressa residenza, impone all'A.F., ove la notifica all'originario indirizzo registrato all'AIRE non sia andata a buon fine, di effettuare le opportune ricerche e, in particolare, assumere informazioni presso gli Uffici consolari, per verificare se vi sia un nuovo indirizzo estero, prima di procedere alla notifica ex art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973.
La notifica di avvisi e atti tributari impositivi va eseguita ex art. 60, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale (Cass. 15 marzo 2017, n. 6788; Cass. 15 novembre 2022, n. 33626).
Deve emergere chiaramente che le ricerche sono state effettuate, sono attribuibili al messo notificatore e sono riferibili alla notifica in esame (Cass. 28 settembre 2007, n. 20425; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2877).
In caso di notifica all'estero, seppure non possa esigersi dal portalettere inglese l’attivazione per effettuare le ricerche opportune, resta in capo al notificante, cui è riferibile l'operato del primo, il compimento delle attività e ricerche idonee, secondo l’ordinaria diligenza, a fornire sostanza all’irreperibilità del destinatario.
L'esistenza di un pregresso indirizzo registrato all'AIRE, insieme alla mancanza di una nuova registrazione presso il Comune già di appartenenza, rende necessario verificare presso gli Uffici consolari se il contribuente abbia pur sempre una residenza estera. Il notificante - per attivare le modalità ex art. 60, lett. e), cit. - deve assumere le ulteriori necessarie informazioni, vuoi presso il Comune di ultima residenza (cui le variazioni sono comunicate dall'Ufficio consolare), onde verificare se sia stata effettuata o meno una nuova registrazione, vuoi presso lo stesso l'Ufficio consolare, in merito all'eventuale effettiva residenza estera.
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