Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 26 maggio 2023, n. 654

di Fabio Pace | 26 Maggio 2023
Rassegna di giurisprudenza 26 maggio 2023, n. 654

Si lamenta essere illegittimo ritenere estensibile, ai fini dell'operatività dell'istituto del raddoppio dei termini, il superamento della soglia di punibilità, sussistente per le imposte sui redditi, anche per l'accertamento dell'IVA, rispetto alla quale tale soglia non era stata superata.
L'unica condizione per il raddoppio dei termini di accertamento è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga e dal suo adempimento, sicché il giudice tributario dovrà controllare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo una valutazione ora per allora (prognosi postuma) circa la loro ricorrenza e accertando se l'A.F. abbia agito con imparzialità (Corte cost., sent. 20 luglio 2011, n. 247; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27629).
Perché l’obbligo di denuncia penale possa manifestarsi per l'addebito di una condotta penalmente rilevante, è necessaria la sua astratta configurabilità e addebitabilità.
Nella specie, l'assenza dei presupposti per attribuire rilevanza penale alla condotta del contribuente, attesa la contestazione di mancata dichiarazione di redditi - e dunque per l'infedele dichiarazione - per un importo al di sotto della soglia prevista, esclude anche astrattamente il reato medesimo.
Il raddoppio del termine di accertamento non opera se non è integrata la soglia di punibilità relativa all'imposta evasa prevista dal reato di fraudolenta dichiarazione, in quanto tale raddoppio è subordinato all'accertamento dell'astratta sussistenza di un reato che faccia sorgere l'obbligo di denuncia penale a carico del pubblico ufficiale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 (Cass., sent. 18 febbraio 2022, n. 5501 ).
Quando è contestato il raddoppio dei termini, rientra nei compiti del giudice tributario accertare l'astratta sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio e quindi anche del raggiungimento della soglia di rilevanza penale, alla luce del dettato normativo che prevede testualmente la soglia di punibilità in riferimento a taluna delle singole imposte (Cass. n. 11171 del 30 maggio 2016; id. n. 13483 del 30 giugno 2016); il superamento delle soglie di punibilità deve essere riferito a ogni imposta considerata singolarmente e a ogni singolo anno d’imposta (Cass. pen., sez III 18 ottobre 2013 n. 42868; SS.UU. del 12 settembre 2013, n. 37424).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il raddoppio dei termini di accertamento fiscale richiede il superamento della soglia di punibilità per ciascuna imposta e anno d'imposta. Il giudice tributario deve valutare l'obbligo di denuncia penale.