Secondo l'Ufficio, è errata l’esclusione dal calcolo del reddito minimo, di cui al test di operatività, del credito verso una s.p.a. socia, per la restituzione di un finanziamento soci, fondata sulla circostanza che si trattava di finanziamento infruttifero, senza che l'A.F. ne avesse provato la diversa natura fruttifera.
In materia di valutazione dei titoli delle società di comodo, ai fini del test di operatività di cui all’art. 30, comma 1, lett. a), della legge n. 724/1994, il 2% del valore dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lett. c), del TUIR, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, non deve essere aumentato del valore dei crediti che siano infruttiferi e insuscettibili di generare componenti positivi di reddito.
Per attribuire risorse ai propri soci, le società possono concedere a uno o più di essi finanziamenti, anche infruttiferi. Il prestito al socio genera un rapporto obbligatorio tra i contraenti che si articola nella posizione passiva del socio mutuatario, obbligato a restituire quanto ricevuto in prestito, e nella posizione attiva della società mutuante, in capo al quale sorge il diritto all'esecuzione della prestazione dovutagli dall'altro.
La ragione dell'esclusione dei crediti commerciali dalla base di calcolo deriva dal fatto che essi, normalmente (vale a dire salvo diverso accertamento in fatto della natura funzionale effettiva dell'operazione che li ha generati e, in particolare, delle condizioni di pagamento convenute nel singolo caso concreto, rispetto a quelle ordinarie e comuni praticate sul mercato di riferimento) non sono fruttiferi, per cui non si può` presumere che diano luogo ad altri ricavi. Pertanto, rilevano solo i crediti di finanziamento idonei a produrre interessi o comunque componenti positivi di reddito, non anche quelli generati da finanziamento che sia infruttifero.
Diversamente interpretato, il comma 1, lett. a), dell'art. 30 della legge n. 724/1994 potrebbe contrastare con l’art. 53 Cost., fondando la presunzione relativa di non operatività, attraverso il test di operatività e, di conseguenza, l’applicazione della presunzione relativa di un reddito minimo su un dato contabile (il credito che non produca interessi) non rilevatore di ulteriore ricchezza e non sintomatico di capacità contributiva.
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