Una società sostiene che la mera ultimazione dei lavori concessi in appalto, senza che per questi fosse stato liquidato a titolo definitivo alcun compenso, non avrebbe comportato lo spostamento tra i ricavi del valore dei beni ultimati che, correttamente, avrebbe dovuto rimanere compreso tra le rimanenze finali dell'anno.
In tema di redditi d’impresa, l'allocazione in bilancio degli immobili-merce, ossia di quelli destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa, dipende dalla destinazione economica ad essi concretamente impressa, sicché detti beni, quando non ancora ceduti, devono essere iscritti, se sfitti, alla voce "rimanenze di magazzino" e non a quella "ricavi", senza che assuma in sé alcuna rilevanza, ai fini dell'imposizione fiscale, la loro avvenuta ultimazione.
Sul piano fiscale, si distingue tra immobili strumentali (destinati alla produzione propria o di terzi), immobili patrimonio (destinati al mercato locativo) e immobili-merce (destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa) (Cass. 23 luglio 2019, n. 19815; Cass.20 febbraio 2020, n. 4417; Cass. 9 febbraio 2021, n. 3103). Tale distinzione implica che l'allocazione in bilancio dei beni societari debba avvenire sulla base della destinazione economica ad essi impressa (Cass. 20 febbraio 2020, n. 4417; Cass. 9 febbraio 2021, n. 3103), anche quando siano parte di un unico complesso immobiliare, stante l'autonomia derivante dall’autonoma identificabilità degli stessi in catasto, senza che abbia alcuna rilevanza lo stato di compiuta edificazione che assume, da un punto di vista fiscale, valenza neutra (Cass. 14 dicembre 2021, n. 39817; Cass. 20 febbraio 2020, n. 4417; Cass. 9 febbraio 2021, n. 3103).
L'ultimazione o meno degli immobili non ha in sé rilevanza ai fini della loro classificazione in bilancio e, ancora meno, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, potendo capitare che un bene non completato sia ceduto prima della sua completa realizzazione (Cass. ord. 23 dicembre 2019, n. 34410), così da doversi allocare sotto la voce "ricavi" o che, pur completato, non sia destinato alla vendita, ma alla locazione, così da doversi iscrivere alla voce "immobilizzazioni", ovvero sia rimasto sfitto e invenduto, così da doversi classificare in termini di rimanenze di magazzino a disposizione della società ai fini della vendita (Cass. ord. 9 febbraio 2021, n. 3103), da valutarsi sulla base dei costi specifici iscritti in bilancio.
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