Una società contesta la ritenuta tardività delle istanze di rimborso, sebbene il diritto alla restituzione andasse collocato - trattandosi di indebiti versamenti di importi oggettivamente non dovuti per mancata soggettività IVA - nell'indebito oggettivo, per il quale trovava applicazione il termine di prescrizione decennale.
Ai fini dell'IVA indebitamente versata, rileva, quale termine di decadenza, quello fissato dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, secondo il quale la domanda di restituzione di un'imposta non dovuta, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, non trovando applicazione il diverso termine ordinario di prescrizione decennale previsto per l'indebito oggettivo (artt. 2033 e 2946 c.c.) (Cass. ord. 14 giugno 2012, n. 9818; Cass. sent. 12 gennaio 2007, n. 526; Cass. sez. 6-5, ord. 26 gennaio 2016, n. 1426).
Il soggetto passivo dell'imposta, dopo la scadenza del termine di decadenza, può chiedere il rimborso dell'IVA non dovuta non per qualsiasi imposta della quale il committente di servizi pretenda o abbia preteso il rimborso per la sua qualità di prestatore di detti servizi, né per quella che esso abbia rimborsato spontaneamente, ma solo per l'imposta che ha dovuto rimborsare al committente, vale a dire per l'imposta il cui rimborso in favore del committente sia stato effettivamente eseguito in esecuzione di un provvedimento coattivo di rimborso a suo danno e in favore del committente, la cui pretesa restitutoria, siccome inidonea a fare sorgere un qualche dovere di rimborso a carico del prestatore di detti servizi, non consente di superare la decadenza, eventualmente verificatasi, del prestatore di detti servizi dall'eventuale diritto di rimborso nei confronti dell'A.F. finché non si concretizza con l'adempimento dell'afferente comando imperativo da parte del prestatore di servizi (Cass. sent. 10 dicembre 2014, n. 25988; Cass. sent. 20 luglio 2012, n. 12666; Cass. sent. 24 febbraio 2015, n. 3627). Il più breve termine di decadenza previsto dalla norma nazionale nel regolare i rapporti dello stesso con l'A.F. può dunque essere disapplicato solo per garantire il principio di effettività, ovvero per evitare che le conseguenze dei pagamenti indebiti dell'IVA imputabili allo Stato siano sopportate solo dal soggetto passivo di tale imposta (Cass. sez. 6-5, n. 1426 del 2016 cit.).
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