L’Agenzia contesta l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata per il recupero dell'edilizia residenziale a interventi su scuole, difettando il presupposto della destinazione a uso residenziale degli immobili.
Gli interventi di recupero edilizio di una scuola (nella specie, sostituzione degli infissi interni) sono soggetti all'aliquota IVA ridotta del 10%, ai sensi dell’art. 16, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, in ragione del richiamo da esso operato all'allegata Tab. A, p. III, che contempla, all'art. 127-quinquies, sia le opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 4 della legge n. 847/1964, come integrato dall’art. 44 della legge n. 865/1971, tra cui sono inserite anche le scuole, se destinate a uso pubblico e funzionalmente collegate a un determinato territorio, sia gli edifici di cui all’art. 1 della legge n. 659/1961, ossia quelli di cui all'elenco contenuto nell’art. 2, secondo comma, del R.D.L. n. 1094/1939, rispetto ai quali non rileva la destinazione abitativa, siccome non richiamata dall’art. 1 della legge n. 659/1961, cit., ma la finalità di interesse collettivo a carattere sostanzialmente assistenziale sottesa alla loro destinazione secondo le loro caratteristiche intrinseche al momento dell'operazione.
Il riconoscimento dell'IVA agevolata postula la sussistenza di due requisiti: la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sul patrimonio edilizio esistente e la prevalente destinazione abitativa privata degli immobili da essi interessati.
Ai fini del riconoscimento dell'aliquota del 10%, non è necessario che gli immobili oggetto dell'operazione rispondano a esigenze abitative, purché siano destinati alle funzioni indicate nell'elenco di cui all’art. 2, secondo commaart. 2, secondo comma, del R.D.L. n. 1094/1938.
Al fine del riconoscimento dell’agevolazione, non rileva la funzione abitativa di tali edifici, nè il loro accatastamento, dovendosi privilegiare la destinazione dell'immobile secondo le sue caratteristiche intrinseche al momento dell'operazione.
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