Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 21 aprile 2023, n. 649

di Fabio Pace | 21 Aprile 2023
Rassegna di giurisprudenza 21 aprile 2023, n. 649

Si discute se l'incertezza riconosciuta rilevante ai fini della compensazione delle spese di lite configuri accertamento anche della sussistenza in fatto e in diritto delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni prevista ai fini della disapplicazione delle sanzioni.
La pronuncia con la quale il giudice tributario di merito, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, compensi le spese di giudizio per gravi ed eccezionali ragioni, individuandole nell'incertezza normativa, non comporta necessariamente il contemporaneo accertamento della sussistenza in fatto e in diritto anche delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni prevista dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, ai fini della disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie, attesa la differenza delle relative fattispecie legali in ordine sia al concetto di incertezza in ciascuna sussumibile, sia alla ratio della sua rilevanza e agli effetti della sua rilevazione, sia al momento rispetto al quale deve farsi risalire il suo accertamento.
Nella specie, la valutazione era finalizzata solo all'accertamento dei motivi che giustificavano la compensazione delle spese, contesto nel quale anche la situazione di incertezza delle questioni (di fatto o) di diritto rilevanti nel caso specifico, intesa tuttavia in senso generale e più ampio, potrebbe in ipotesi rientrare, purché espressamente e congruamente motivata, nell'elastico concetto delle gravi ed eccezionali ragioni di cui agli artt. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, e 92, secondo comma, c.p.c.c.p.c. (Cass. 29 novembre 2016, n. 24234; Cass. 11 marzo 2022, n. 7992; Cass. 16 maggio 2022, n. 15495), ma senza che essa si traduca necessariamente anche nelle determinanti obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni, rigorosamente circoscritte - nei presupposti, nell'oggetto e negli effetti eziologici - dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il giudice tributario può compensare le spese di giudizio per incertezza normativa senza necessariamente accertare la sussistenza delle condizioni di incertezza per la disapplicazione delle sanzioni.