Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 14 aprile 2023, n. 648

di Fabio Pace | 14 Aprile 2023
Rassegna di giurisprudenza 14 aprile 2023, n. 648

Si discute dell’applicabilità retroattiva del raddoppio dei termini in ragione della sua natura sostanziale e non procedurale.
La presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva (Cass., Sez. 5, sent. n. 29632 del 14 novembre 2019; Cass., Sez. VI-5, ord. n. 2662 del 2 febbraio 2018 ).
Invece, hanno natura procedimentale e non sostanziale, soggiacendo al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis2-ter dello stesso art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e prescrizione stabiliti per la notifica degli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni per omessa denuncia di disponibilità finanziarie detenute all'estero; esse si applicano pertanto anche ai periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, secondo comma (Cass., Sez. VI-5, ord. 28 luglio 2022, n. 23614).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Si discute dell'applicabilità retroattiva del raddoppio dei termini in ragione della sua natura sostanziale e non procedurale, con implicazioni fiscali.