Si discute della regolarità della notifica dell'avviso di accertamento all'amministratore giudiziario e, in particolare, se questi sia legittimato a ricevere la notifica degli atti impositivi.
In caso di sequestro preventivo d’azienda ex art. 321 c.p.p., il custode giudiziario è chiamato a gestire l'impresa solo dall'esecuzione della misura; per l'anno precedente, soggetto passivo d’imposta, obbligato a presentare le dichiarazioni, resta l'imprenditore sequestratario, nei cui confronti l'imponibile si è cristallizzato alla fine del menzionato esercizio, al quale, per quell'anno, deve essere notificato l'avviso di accertamento, in qualità di contribuente (Cass., Sez. 5, n. 6111 del 1° marzo 2019).
In caso di sequestro dell'azienda disposto ex artt. 2-ter, 2-sexies e 2-septies, della legge n. 575/1965, il contribuente è legittimato a impugnare gli avvisi di accertamento nei suoi confronti, con riferimento ai debiti fiscali sorti prima del sequestro, mentre spetta al custode giudiziario la legittimazione a inoltrare all'Agenzia l'istanza di accertamento con adesione (art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997), rientrando tale incombente nell'attività di gestione e amministrazione dell’azienda, comprensivo anche dell'attività di salvaguardia dell'integrità patrimoniale e reddituale, per il debito potenzialmente gravante sui beni amministrati, da tutelare nell'ambito dell'accordo rappresentato dal procedimento con adesione (Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2021, n. 29487).
In caso di sequestro preventivo - ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 12-sexiesdel D.L. n. 306/1992 - della totalità delle partecipazioni di una società e dell'intero suo compendio aziendale, essendo il custode giudiziario chiamato a gestire l'impresa solo dal giorno dell'esecuzione della misura, ai fini dell'adempimento dell'obbligo dichiarativo in relazione all'anno in cui la misura ha avuto esecuzione, da assolversi l'anno successivo, soggetti passivi delle imposte, obbligati, pertanto, anche a presentare la dichiarazione, sono da considerare sia l'imprenditore sequestratario che il custode giudiziario per le rispettive porzioni d'esercizio, in quanto distintamente tenuti, rispetto a queste, alla presentazione di corrispondenti dichiarazioni parziali.
Nella specie, è corretta la notifica dell'avviso sia al legale rappresentante, sia all'amministratore giudiziario, i quali sono entrambi legittimati a impugnare, in relazione all'operato a ciascuno temporalmente imputabile.
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