Nell’ambito di un accertamento di maggiore imponibile, un contribuente contesta il mancato riconoscimento della sussistenza di maggiori costi.
Il giudice ha affermato che il rinvenimento di documentazione extracontabile presso la società fornitrice, da cui si evincevano vendite di prodotti, non costituiva da sola la prova per l'intera ripresa dei ricavi. Ha ritenuto che, per determinare i maggiori ricavi, non potesse assumersi la percentuale di ricarico sul valore della merce acquistata in nero. Con il rinvenimento della documentazione extracontabile, l'A.F. aveva eseguito un accertamento analitico-induttivo, fondato appunto sui ricavi a nero emersi.
Nelle imposte sui redditi, l'A.F. deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfetaria dei costi di produzione solo in caso di accertamento induttivo puro ex art. 39, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973, mentre nell’accertamento analitico-induttivo incombe sul contribuente l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa o debba riconoscerli forfetariamente (Cass. 28 novembre 2022, n. 34996; 29 settembre 2017, n. 22868; 19 aprile 2017, n. 9888).
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