Nell’ambito del litisconsorzio processuale nel giudizio tributario d’appello, sono da valutare le conseguenze e le possibili ripercussioni sul diritto di difesa delle modalità di proposizione dell’appello incidentale, in presenza di cause scindibili.
La Sezione V civile ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di una questione riguardante le modalità di proposizione dell’appello incidentale nel processo tributario e le possibili ripercussioni sul diritto di difesa in caso di cause scindibili; si chiede se l’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario d’appello e, tra questi, le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del D.Lgs. n. 546/1992.
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