Si contesta la compensazione delle spese di lite, perché adottata con motivazione meramente apparente.
Le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (ad esempio, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale"), inidonea a consentire il necessario controllo (Cass., Sez. VI-5, 25 settembre 2017, n. 22310).
Il giudice è tenuto a indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della compensazione delle spese processuali, che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (Cass., Sez. VI-5, 12 ottobre 2018, n. 25594).
La compensazione delle spese processuali è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve indicare esplicitamente in motivazione della sentenza (Cass., Sez. V, 24 gennaio 2022, n. 1950).
Nella specie, la parte ricorrente è risultata completamente vittoriosa in appello e la CTR ha deciso che le spese di giudizio, in considerazione della peculiarità della controversia in causa, fossero compensate, per intero, tra le parti. Tale motivazione si risolve in una formula generica, che non consente il controllo delle ragioni della scelta e rappresenta una motivazione meramente apparente.
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