Si discute se la prova dell'esportazione debba essere fornita entro il termine di giorni 90 dall'uscita della merce dal territorio UE e debba consistere necessariamente in un documento vistato dalla dogana di uscita.
Ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, la destinazione della merce all'esportazione deve essere provata solo dalla documentazione doganale, ovvero dalla vidimazione apposta dall'Ufficio doganale sulla fattura, in assenza della quale l'operatore che voglia fruire dell'agevolazione non può valersi di documenti alternativi, mentre l'A.F. non può disconoscere l'imponibilità dell'operazione e il diritto alla detrazione (Cass. 11 agosto 2016, n. 16971).
In tema di esportazioni al di fuori del territorio UE in regime di non imponibilità, è necessario che la destinazione dei beni all'esportazione sia documentata con mezzi di prova certi e incontrovertibili, quali le attestazioni di P.A. del Paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana (Cass. sent. 12 ottobre 2018, n. 25454; Cass. 6 settembre 2013, n. 20487), o la vidimazione apposta dall'Ufficio doganale sulla fattura (Cass. sent. 11 agosto 2016, n. 16971), o anche le bolle di accompagnamento, i documenti internazionali di trasporto e gli altri documenti previsti dall'A.F., purché risulti la vidimazione dell'Ufficio doganale comprovante l'uscita della merce dal territorio doganale o comunque la prova certa e incontrovertibile (che può provenire anche dalle autorità pubbliche dello Stato estero importatore) dell'uscita della merce dal territorio doganale UE (Cass. sent. 28 agosto 2013, n. 19750). E’ inidonea la produzione di documenti di origine privata, come la documentazione bancaria di avvenuto pagamento.
L'onere di fornire la prova dell'avvenuta esportazione incombe sul cedente e l'avvenuta uscita della merce dal territorio doganale UE può essere fornita con l'apposizione del visto doganale sulla fattura ovvero, quando la dichiarazione di esportazione è effettuata in base al DAU, a mezzo dell'esemplare 3 del DAU, munito, sul retro, del timbro e del visto dell'Ufficio doganale di uscita (Cass. 18 febbraio 2015, n. 3193).
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