Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 10 febbraio 2023, n. 639

di Fabio Pace | 10 Febbraio 2023
Rassegna di giurisprudenza 10 febbraio 2023, n. 639

L’Agenzia sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, l'Ufficio non avrebbe applicato la sanzione del 200 per cento e avrebbe intimato il pagamento dei due terzi di quanto accertato, in applicazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992.
L’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 è la regola generale in tema di riscossione frazionata nella fase relativa alla pendenza del processo tributario (Cass. 12 novembre 2010, n. 22997; Cass. 10 giugno 2011, n. 12791).
L’art. 15, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973, concerne, in tema di iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo in fase amministrativa, dove il sopravvenuto art. 68 cit. regola la riscossione frazionata del tributo in pendenza del processo tributario (Cass. 1° aprile 2021, n. 9064).
A seguito di notifica di avviso di accertamento, il contribuente deve pagare: un terzo di imposte e interessi, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, essendo la riscossione provvisoria delle sanzioni possibile solo dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso; i due terzi di imposte (di qualsiasi natura siano) e interessi, dopo la sentenza di rigetto della Commissione tributaria provinciale, o quanto da questa stabilito, nonché i due terzi delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato; il residuo terzo di imposte, interessi e sanzioni dopo la sentenza di rigetto della CTR, o quanto da questa stabilito (Cass. 11 ottobre 2017, n. 23784 ).
Nella specie, la CTR ha ritenuto che la sanzione sia stata determinata nella misura del 200 per cento rispetto all'imposta, senza tenere conto del fatto che le norme prevedono la richiesta di pagare un terzo dell'imposta e poi, dopo la pronuncia della CTP, il successivo terzo dell'imposta, in base all'ammontare di quanto accertato dalla sentenza della CTP con riguardo all'avviso di accertamento, nonché i due terzi delle sanzioni.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia contesta la sentenza affermando di non aver applicato una sanzione del 200%, ma di aver intimato il pagamento dei due terzi dell'importo accertato, in base all'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992.