Un contribuente contesta la tempestività della notifica delle cartelle sottese alle intimazioni sulla base di relate di notifica prodotte in appello.
L’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, attribuisce alle parti la facoltà di depositare nuovi documenti in appello, a nulla rilevando l'eventuale omessa o irrituale loro produzione in primo grado (Cass. 19 giugno 2015, n. 12783). Se l'acquisizione dei nuovi documenti al fascicolo processuale è effettuata entro il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, di 20 giorni liberi prima dell'udienza, applicabile in appello, stante il richiamo ex art. 61 del citato decreto alle norme relative al giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve necessariamente fondarvi la decisione (Cass. 24 febbraio 2015, n. 3661).
Nella specie, le allegazioni dell'agente della riscossione, volte ad affermare l'avvenuta regolare e tempestiva notifica delle cartelle, si limitano alla mera indicazione di un fatto già acquisito al giudizio, in quanto non introducono nuovi elementi di indagine rispetto a quelli già introdotti con il ricorso introduttivo e quindi non violano l’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992 (Cass. 25 marzo 2011, n. 6921).
La facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti già in proprio possesso nel grado anteriore è riconosciuta a entrambe le parti, senza ragioni di sbilanciamento (Corte cost. sent. 14 luglio 2017, n. 199).
Alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c., essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, cit., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in appello, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. sent. 16 novembre 2012, n. 20109, 15 gennaio 2014, n. 655; Cass. 24 febbraio 2015, n. 3661; Cass. 6 novembre 2015 n. 2776; e Corte cost. n. 199 del 2017 cit.).
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