Si ritiene che, a seguito della risoluzione di contratto preliminare, sia facoltativo correlativamente fatturare l’operazione inversa di restituzione della somma, per neutralizzare quella originaria. Inoltre, la restituzione di tali somme non sarebbe soggetta a IVA.
Il versamento di un acconto sul prezzo in relazione a un contratto preliminare di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile IVA ex art. 6, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, sicché il promittente venditore è tenuto a emettere la relativa fattura e a esporvi l’imposta dovuta. Tuttavia, se tale operazione viene meno, successivamente alla registrazione della fattura, in conseguenza della risoluzione del contratto che ne costituiva il presupposto, il promissario acquirente è tenuto alla necessaria rettifica, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, e a emettere la conseguente fattura relativa alla restituzione in suo favore della somma già versata, trattandosi di operazione imponibile di segno contrario rispetto alla prima. Se, però, l’originario versamento dell’acconto sul prezzo erroneamente non è stato assoggettato a imposta e l’Ufficio non ha avviato le necessarie iniziative al riguardo, la restituzione della somma da parte del promittente venditore ha natura meramente finanziaria, ai fini IVA, e non può essere assoggettata a imposta, in quanto non costituente cessione imponibile ex art. 2, terzo comma, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, altrimenti determinandosi indebita alterazione del principio di neutralità su cui si fonda il funzionamento dell’imposta.
Se l’operazione imponibile è annullata o risolta, l’art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, ne impone la rettifica o la neutralizzazione da parte del committente o cessionario (Cass. sent. 22 ottobre 2019, n. 26894), con l’annotazione nel registro IVA, mentre il cedente conserva il diritto a detrarre l’IVA conseguente alla rettifica. Ciò presuppone che una fattura sia stata originariamente emessa e registrata. L’art. 26, secondo comma, cit. collega la necessità di procedere alle variazioni all’ipotesi in cui un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l’imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
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