Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 gennaio 2023, n. 636

di Fabio Pace | 20 Gennaio 2023
Rassegna di giurisprudenza 20 gennaio 2023, n. 636

Un contribuente, fiscalmente residente in Italia, sostiene la rimborsabilità dell'euroritenuta effettuata dall’istituto di credito elvetico, presso il quale deteneva la propria consistenza finanziaria, oggetto di regolarizzazione mediante adesione alla voluntary disclosure.
In tema di procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) - introdotta dall’art. 1 della legge n. 186/2014, con l’inserimento, nel D.L. n. 167/1990, degli artt. 5-quater-5 septies- in base all’art. 14 della Dir. n. 2003/48/CE, e all’art. 9 dell’Accordo tra la CE e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004, che vietano le doppie imposizioni, è riconosciuto al contribuente, il quale abbia definito la propria posizione fiscale mediante la voluntary disclosure, il diritto al rimborso dell’euroritenuta operata dall’agente pagatore (per esempio, un istituto di credito estero) sui rendimenti delle attività finanziarie detenute all’estero e oggetto di emersione. Le fonti comunitarie, convenzionali e attuative interne, per le quali lo Stato del beneficiario effettivo riconosce al contribuente un credito d’imposta o il diritto al rimborso delle imposte assolte all’estero secondo la legislazione nazionale, pongono un limite esterno - garantendone un’applicazione comunitariamente e convenzionalmente orientata - alla disciplina nazionale della voluntary disclosure, e all’art. 165, commi 1 e 8, del TUIR, secondo cui il riconoscimento di una detrazione per le imposte pagate all’estero (per esempio, l’euroritenuta) sui redditi ivi prodotti è subordinato alla condizione che gli stessi redditi concorrano alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia, e, invece, la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.
In applicazione delle norme UE (art. 14 della Dir. n. 2003/48/CE, recepita dall’art. 10 del D.Lgs. n. 84/2005, che costituisce disciplina speciale prevalente su quella interna), deve riconoscersi il diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero su interessi relativi a disponibilità finanziarie detenute su c/c presso una banca svizzera da soggetto fiscalmente residente in Italia, che abbia aderito alla procedura di collaborazione volontaria, la quale consente, con dichiarazione confessoria spontanea, di regolarizzare plurimi anni d’imposta relativamente a tali interessi, usufruendo di un trattamento sanzionatorio più favorevole.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un contribuente italiano può richiedere il rimborso dell'euroritenuta pagata su interessi di disponibilità finanziarie detenute in Svizzera, se aderisce alla voluntary disclosure.