La controversia riguarda il regime delle spese di lite in caso di accoglimento in misura notevolmente inferiore a quanto richiesto in una domanda articolata in unico capo: sono escluse la soccombenza reciproca o la condanna dell’attore alle spese ed è ammissibile la compensazione totale o parziale.
In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nello stesso processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna di parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi solo la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.c.p.c.
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