L’Agenzia sostiene che la cessione di diritti di reimpianto di vigneti - in quanto costituenti beni immateriali strumentali per l'esercizio dell'attività agricola - è imponibile ai fini IVA.
I diritti di reimpianto dei vigneti rappresentano dei diritti a coltivare (viti) e, quindi, a produrre (uva da vino), e, pertanto, gli stessi diritti hanno carattere strumentale rispetto all'esercizio (legittimo) dell'attività agricola (in particolare, di cura e sviluppo del ciclo biologico della vite). I diritti di reimpianto dei vigneti costituiscano dei beni immateriali strumentali per l'esercizio dell'attività agricola.
La cessione di diritti di reimpianto dei vigneti, in quanto cessione di beni immateriali strumentali, effettuata nell'esercizio dell'attività agricola, costituisce prestazione di servizi ed è, perciò, un'operazione imponibile ai fini IVA (Cass. 2 aprile 2014, n. 7606, 20 gennaio 2016, n. 1019, 5 marzo 2020, n. 6240e n. 6241).
In relazione alle cessioni di diritti di reimpianto dei vigneti, non assume rilievo il regime impositivo speciale per i produttori agricoli previsto dall’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, atteso che tale regime riguarda le cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte dell'allegata tabella A e non, quindi, le prestazioni di servizi consistenti nella cessione di beni immateriali (Cass. sent. 2 aprile 2014, n. 7606, ord. 20 gennaio 2016, n. 1019ord. 20 gennaio 2016, n. 1019).
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