Si sostiene che la rinuncia abdicativa al diritto di proprietà da parte di due comproprietari non comporti trasferimento del diritto stesso, verificandosi la mera espansione del diritto di proprietà in capo al terzo proprietario, per cui l'atto non è assoggettabile a imposta.
Nel caso in esame, i soggetti dapprima sono divenuti proprietari dell'immobile per successione ereditaria e successivamente hanno rinunciato alla proprietà determinandosi, per effetto di tale rinuncia, l'espansione del diritto di proprietà in capo a un comproprietario. Per effetto della rinuncia al diritto di proprietà, prevista dall'art. 1104 c.c., si è, dunque, verificato l'effetto traslativo del diritto già acquisito in capo ai rinuncianti.
L'effetto acquisitivo totalitario dell'immobile avrebbe potuto realizzarsi anche a mezzo della rinuncia all'eredità da parte dei coeredi e allora non si sarebbe verificato l'acquisto del diritto nella sfera giuridica dei medesimi, con conseguente acquisto derivativo direttamente dal de cuius in capo all'erede non rinunciante.
Nella specie, prima i coeredi hanno accettato l'eredità testamentaria divenendo comproprietari dell'immobile e, poi, hanno rinunciato alla proprietà, determinandosi con ciò l'effetto traslativo del loro diritto parziario.
L'atto di rinuncia a titolo gratuito al diritto di usufrutto è soggetto all'imposta prevista dal D.Lgs. n. 346/1990, poiché rientra nell'ambito degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, in virtù dell'effetto di arricchimento del beneficiario conseguente alla rinuncia al diritto da parte del titolare (Cass. n. 2252 del 28 gennaio 2019; Cass. n. 13117 del 30 dicembre 1997). Come pure è stato osservato che la rinuncia negoziale al diritto di usufrutto è assoggettata ad imposta proporzionale di registro (Cass. n. 14279 del 30 ottobre 2000).
L'espansione del diritto di proprietà per effetto della rinuncia ai diritti che lo comprimono, lungi dal porsi in antitesi con l'effetto traslativo della rinuncia, ne è la diretta conseguenza. Va dunque escluso che la rinuncia in esame, in quanto non determinativa della traslazione del diritto, sia esente dall'imposta di registro.
La rinuncia abdicativa non costituisce donazione indiretta poiché dall'atto si evince che le parti hanno dichiarato che la rinuncia avveniva a titolo gratuito ma senza spirito di liberalità, laddove, invece, lo spirito di liberalità è connaturato alla donazione, anche indiretta (Cass. n. 19400 del 18 luglio 2019).
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