Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 9 aprile 2021, n. 547

di Fabio Pace | 9 Aprile 2021
Rassegna di Giurisprudenza 9 aprile 2021, n. 547

E’ eccepita l’inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.
Il processo che, a seguito di tempestiva riassunzione conseguente a una pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura innanzi al giudice indicato come munito di essa, non è un nuovo e autonomo procedimento,, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio sicché, mentre nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 59, comma 3, della legge n. 69/2009 (e dell'art. 11, comma 3, del c.p.a.) e sempre che la causa riassunta costituisca la riproposizione di quella originaria, il giudice successivamente adito può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione, al contrario, nel giudizio riassunto non può essere sollevato il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., giacché la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell'unitario giudizio e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo, il quale è utilizzabile solo nella prima fase del medesimo giudizio, ove tale decisione ancora manca(Cass. Sez. U. 5 aprile 2019, n. 9683).
Nel caso in esame, però, il regolamento preventivo di giurisdizione è stato proposto, ritualmente e tempestivamente, dal Comune nel giudizio per l'impugnazione dell'ordinanza con la quale era stato ingiunto il pagamento del benefit ambientale, il quale costituisce un nuovo e autonomo procedimento rispetto a quello originariamente incoato innanzi al Tribunale e, quindi, traslato, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione di quel giudice e della conseguente riassunzione, innanzi alla medesima CTP.
Peraltro, i due giudizi hanno petitum e causa petendi diversi e a nulla rileva, stante la perdurante autonomia dei due giudizi, la disposta riunione da parte della CTP né, tanto meno, la declaratoria operata da quest'ultimo giudice di manifesta infondatezza del ricorso per regolamento di giurisdizione, motivazione addotta all'unico fine di non sospendere il processo lì pendente.

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