Una società contesta la pretesa fiscale sull’indeducibilità della svalutazione di partecipazioni in società controllate estere residenti in Paesi con i quali non sono stati stipulati accordi sullo scambio di informazioni.
L’art. 61, comma 3-bis del D.P.R. n. 917/1986, laddove prevede che le svalutazioni di partecipazioni estere, per perdite subite, di società con sede in Stati non appartenenti alla UE sono deducibili dalle società residenti in Italia, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'A.F. di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste, va inteso, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, ispirata ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost., nel senso che è, comunque, sempre consentito al contribuente residente di fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza dell’esistenza di tali componenti negativi di reddito, come del resto accade per la deducibilità dei costi da spese contratte con società site in Stati inclusi nelle black list, ex art. 110 del D.P.R. n. 917/1986, per il regime PEX (participation exemption), ex art. 87 del TUIR, per le CFC (controlled foreign companies), ex art. 167 del TUIR, e in ogni ipotesi di elusione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000.
Nella specie, la società ha prodotto i bilanci certificati relativi a ciascuna partecipata, nonchè i prospetti di determinazione del valore civilistico e fiscale delle partecipazioni, con il calcolo delle svalutazioni deducibili, da cui possono desumersi con certezza ed effettività le perdite subite da tali società. Inoltre, una controllata ha compilato il quadro FC del modello Unico delle società di capitali, consentendo all’A.F. di acquisire le informazioni necessarie all'accertamento dei componenti di redditi derivanti dai rapporti con la controllata. Un’altra società è quotata in borsa, sottoposta a periodiche verifiche e controlli circa la consistenza patrimoniale e l'effettivo svolgimento di un’attività d’impresa.
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