Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 settembre 2019, n. 469

di Fabio Pace | 20 Settembre 2019
Rassegna di giurisprudenza 20 settembre 2019, n. 469

Una società contesta l’affermazione che due avvisi di accertamento parziali erano fondati su presupposti diversi e, quindi, non risultava duplicazione della pretesa fiscale, sostenendo che il secondo avviso difettava dell'indicazione dei nuovi elementi di cui sarebbe venuto a conoscenza l'ufficio dopo la notifica del primo.
All'accertamento parziale di cui all’art. 41-bis, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973, può fare seguito un successivo accertamento, senza che sia necessario che vengano indicati gli elementi sopraggiunti, come prescritto per l'accertamento integrativo dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, che risponde a diverse finalità; l'accertamento parziale, a differenza di quello generale previsto dall’art. 43 cit., non richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte della A.F., da indicare in modo specifico a pena di nullità del nuovo accertamento (Cass. 1° ottobre 2018, n. 23685).
L'accertamento parziale ai fini IVA, ai sensi dell’art. 54, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972, è uno strumento diretto a perseguire la sollecita emersione della materia imponibile, laddove le attività istruttorie non richiedano, per la loro oggettiva consistenza, ulteriori valutazioni, sicchè può essere fondato pure su una verifica generale, che abbia dato luogo a un unico PVC, in quanto la segnalazione degli organi indicati costituisce un semplice atto di comunicazione, distinto dall'attività istruttoria, da esso necessariamente presupposta (Cass. 28 ottobre 2015, n. 21992; Cass. 5 febbraio 2009, n. 2761).
Nella vicenda in esame, l'Agenzia delle entrate, sulla scorta della segnalazione contenuta in un PVC redatto dalla Gdf, notificò un primo avviso di accertamento parziale relativo alle maggiori imposte dirette, all'IRAP e all'IVA (quest'ultima dovuta per le operazioni ritenute esistenti dall'A.F. e non contabilizzate) e un secondo accertamento, con il quale venne invece recuperata l'IVA dovuta sulle fatture spiccate per operazioni ritenute inesistenti e contabilizzate. Dunque vi sono stati due distinti avvisi di accertamento parziali, notificati sulla scorta della medesima segnalazione proveniente dalla Gdf.

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