L'Agenzia contesta che il contribuente possa assolvere l'onere della prova del diritto al rimborso delle accise sul consumo di carburante mediante la produzione delle fatture di acquisto, anziché di documenti ulteriori, quali i brogliacci e i dati tachigrafici di ogni automezzo.
In tema di rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione, la modifica normativa apportata al D.P.R. n. 444/1997 dalla legge n. 266/2005, non ha derogato, anche dopo l'introduzione del D.P.R. n. 277/2000, le disposizioni che prescrivono la fattura quale esclusiva prova idonea a fondare la richiesta di compensazione o rimborso. Il D.P.R. n. 277/2000, disciplinando le modalità per beneficiare del credito derivante dalla riduzione degli oneri imposti agli autotrasportatori di merci per conto terzi o per conto proprio (nazionali o comunitari), richiede, ai fini della fruizione delle agevolazioni, l'esibizione, su richiesta dell'Ufficio, dei documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati, dovendo essere riportati nella dichiarazione i dati delle fatture di acquisto e stabilendo, solo per casi particolari e per un periodo transitorio (dal 16 gennaio 1999 all'11 ottobre 2000, data di entrata in vigore), che la scheda carburanti di cui al D.P.R. n. 444/1997 tenga luogo della fattura (Cass., Sez. 5, 19 aprile 2013, n. 9562).
Quindi, la parte ha fornito le fatture associate alle targhe emesse. I dati quantitativi su queste ultime fatture sono a tutti gli effetti validi a dimostrare l'effettivo consumo parziale di gasolio da parte di ciascun mezzo. Pertanto, sono da considerarsi agevolate, con diritto al rimborso delle accise, le forniture e l'intero quantitativo dichiarato risulta associabile ai vari automezzi che hanno diritto agevolativo.
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