L'Agenzia eccepisce omessa motivazione in ordine alle ragioni per cui si è ritenuto che gli interessi passivi corrisposti alla società di leasing afferissero a un'operazione di prefinanziamento diversa e distinta da quella di leasing, laddove la causa di finanziamento è presente in ogni leasing finanziario.
In caso di leasing traslativo, anche i canoni di prefinanziamento e gli interessi passivi corrisposti prima della consegna devono essere considerati afferenti al bene per il quale sono stati sostenuti e, quindi, quali oneri di diretta imputazione, non si sottraggono al principio della competenza, ma devono essere dedotti pro quota con la tecnica contabile del risconto, per l'intera durata del contratto, a partire dal momento di consegna.
In assenza di una disciplina fiscale specifica in materia di deducibilità delle spese per i canoni di leasing, bisogna fare riferimento alle norme generali sui componenti del reddito d’impresa di cui all'art. 109 del TUIR, secondo cui, per determinare l'esercizio di competenza, le spese dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici si considerano sostenute alla data di maturazione dei corrispettivi. In base a tale regola, i canoni di leasing sono deducibili per competenza alla data di maturazione dei corrispettivi in relazione alla durata del contratto di locazione finanziaria.
I canoni di prefinanziamento, la cui corresponsione è spesso prevista contrattualmente in favore del concedente nel corso della realizzazione o dell'adeguamento dell'opera, non si sottraggono alla regola generale della competenza e vanno dedotti dall'utilizzatore, con la tecnica contabile del risconto, pro quota per l'intera durata del contratto a partire dal momento della consegna dell'immobile.
Nel caso di leasing traslativo, il bene oggetto del contratto rimane di proprietà del concedente sin quando l'utilizzatore non esercita il diritto di opzione e il canone di locazione del bene, proprio in previsione del suo futuro acquisto, comprende una quota del prezzo del bene stesso. Pertanto, applicando il principio della competenza, i costi di acquisizione del bene, da considerare oneri inerenti allo stesso, devono essere ripartiti sulle stesse annualità e devono essere dedotti dall'utilizzatore, con la tecnica contabile del risconto, pro quota per l'intera durata del contratto a partire dal momento della consegna dell'immobile.
Eguali considerazioni valgono anche per gli interessi passivi, dovuti dalla futura società utilizzatrice alla concedente prima della consegna del bene, nella fase della costruzione dello stesso. In particolare, nella fattispecie del leasing traslativo, l'oggetto materiale appartiene al concedente sino al momento in cui viene esercitato il diritto di riscatto dello stesso da parte del terzo, per cui tutti i costi recuperati dall'Ufficio vanno considerati costi afferenti al bene specifico per il quale sono stati sostenuti, e, quindi, rappresentano oneri di diretta imputazione, perchè particolari di ciascun bene.
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