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Agevolazioni

Pubblicato in GU il decreto "Carburanti": tutte le novità in vigore

di Carla De Luca | 16 Gennaio 2023
Pubblicato in GU il decreto "Carburanti": tutte le novità in vigore

Il D.L. 14 gennaio 2023, n. 5, c.d. "Decreto carburanti", recante "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonchè di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico", è entrato in vigore il 15 gennaio 2023, dopo la sua pubblicazione in G.U. n. 11 del 14 gennaio 2023.

Novità del D.L. n. 5/2023, c.d. "Decreto carburanti"
Rif. normativo Descrizione
Buoni benzina da 200 euro erogati ai dipendenti per il 2023 Art. 1, comma 1
  • Il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. 
Invio dei prezzi applicati dai benzinai al MIMT e pubblicazione della media su base regionale Art. 1, comma 2
  • Il MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy), ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti, provvede all'elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
  • La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del MIMIT da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (entro il 30.01.2023).
Obbligo dei benzinai di aggiornare la cartellonistica  Art. 1, comma 3
  • Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro 15 giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento su base regionale.

Regime sanzionatorio

(da 500 a 6.000 euro)

Art. 1, comma 4
  • In caso di violazione delle disposizioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000.
  • Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni. L'accertamento della violazione è effettuato dalla Guardia di Finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal MIMT. All'irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto
  • La stessa sanzione si applica  in caso di omessa comunicazione ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.
Sanzioni al 50% destinate all'implementazione della infrastruttura informatica per la trasparenza Art. 1, comma 5
  • Una quota pari al 50% delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi è versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del MIMIT, per essere destinata all'implementazione dell'infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonchè ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole e informato. 
L'accisa mobile Art. 2
  • Il decreto aggiorna il meccanismo della cosiddetta 'accisa mobile' introdotta con la Finanziaria del 2008 per ridurre gli aumenti eccessivi. Il taglio delle accise, può essere adottato se il prezzo aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Def. Il decreto tiene anche conto dell'eventuale diminuzione nella media del quadrimestre precedente.
Bonus trasporto pubblico per le spese sostenute dal 14.01.23 al 31.12.23 Art. 4
  • Istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare:
    • per l'acquisto, a decorrere dal 14.01.2023 e fino al 31 dicembre 2023,
    • di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
  • Il valore del buono di cui sopra è pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro.
  • Il buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
  • Caratteristiche del buono:
    • reca il nominativo del beneficiario,
    • è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento,
    • non è cedibile,
    • non costituisce reddito imponibile del beneficiario
    • e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  • Resta ferma la detrazione prevista dall'art. 15, comma 1, lettera i-decies), del TUIR, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
  • Con DM MEF e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro il 14.02.2023), sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonchè di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati.

Nel decreto non compare alcun riferimento a potenziali tetti ai listini in autostrada. L'ipotesi era circolata nei primi giorni della settimana ma aveva sollevato dubbi di costituzionalità e di tutela della concorrenza.

Riferimenti normativi: