Con D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (cosiddetto Decreto "Aiuti-ter") il Legislatore ha previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a determinate categorie di soggetti. In particolare, l’indennità è riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico. Con Circolare 17 ottobre 2022, n. 116, l’Inps ha fornito le istruzioni applicative in merito al riconoscimento dell’una tantum. Ora, con Messaggio 17 novembre 2022, n. 4159 , sono state fornite precisazioni sulla determinazione della retribuzione imponibile ed è stato chiarito come, nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, l’esposizione del conguaglio potrà avvenire anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.
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