Ai sensi dell'art. 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modifiche dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, i datori di lavoro privati possono – soltanto per il periodo d’imposta 2022 - erogare ai propri dipendenti buoni carburante, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51, comma 3, del Tuir, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.
Al riguardo, con la Circolare 14 luglio 2022, n. 27/E , l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a tale misura.
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