Con la Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), il legislatore fiscale ha ampliato le fattispecie tassabili inserite nell’art. 67 del D.P.R. n. 917/1986, riferibili alle persone fisiche e ai soggetti assimilati, introducendo la lettera b-bis) che contempla l’emersione di una plusvalenza imponibile in presenza di una cessione di immobili efficientati. Per i rogiti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024, infatti, la richiamata lettera b-bis) del TUIR prevede che si genera una plusvalenza imponibile se sugli immobili ceduti sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del “superbonus”, ai sensi dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020. La disposizione, piuttosto articolata, comporta, in sede di effettiva applicazione, una attenta analisi sia delle fattispecie che fanno emergere, in capo ai cedenti, materia imponibile, sia delle fattispecie che, al contrario, escludono l’emersione di una plusvalenza tassabile.
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