La recente sentenza n. 4101, depositata il 17 febbraio 2025, della Corte di Cassazione, ha riaffermato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza italiana: il cessionario che ha pagato un’IVA indebitamente fatturata non può chiederne il rimborso direttamente all’Erario, neanche in caso di fallimento del cedente, salvo dimostrare che il recupero dell’imposta sia impossibile o eccessivamente difficile. Questo verdetto, pur introducendo un leggero spiraglio interpretativo, rischia di lasciare il cessionario privo di strumenti efficaci per il recupero dell’imposta versata in eccesso.
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