Nel recente incontro con la stampa specializzata (Video Forum di Italia Oggi), l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del ravvedimento operoso in ipotesi di dichiarazione infedele e presenza di specifici parametri attenuanti. L’Amministrazione finanziaria si è soffermata sull’eventuale chance di ravvedimento spontaneo sulle sanzioni base per dichiarazione infedele ridotte di 1/3 laddove la maggiore imposta o il minore credito accertati siano complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30.000 euro. Sempre in materia di ravvedimento l’Agenzia delle Entrate ha analizzato l’attivazione del ravvedimento parziale post schema di atto, lettera b-ter e b-quinquies, comma 1, art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Ulteriore chiarimento ha riguardato il ricorso al c.d. condono CPB per i contribuenti in regime forfetario.
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