L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 19 del 3 febbraio 2025, ha precisato che, in sostanziale continuità con gli artt. 1 e 2 del D.M. n. 489/1997, le importazioni di beni destinati ad esami, analisi o prove possono avvenire senza applicazione dell’IVA al ricorrere delle condizioni appositamente previste.
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