Come noto, il nuovo art. 5, D.Lgs. n. 209/2023, ha riscritto l’agevolazione per gli impatriati prevedendo che un soggetto, in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, che dimostra di essere stato fiscalmente residente all’estero per almeno 3 periodi d’imposta e trasferisce la propria residenza in Italia, può godere di una detassazione del 50% del proprio reddito di lavoro dipendente, assimilato o autonomo dal primo anno di residenza fiscale e per i 4 successivi. La detassazione aumenta al 60% in presenza di figli minori. Se il lavoratore che rientra in Italia continua a lavorare per il medesimo datore di lavoro e/o per un datore di lavoro che appartiene allo stesso gruppo il periodo di residenza estera richiesto, ordinariamente fissato in 3 periodi di imposta, aumenta a 6 o 7 anni a seconda dei casi. La Risposta ad interpello n. 22 dello scorso 7 febbraio 2025 ha precisato che tale “long period” vale non solo per gli impatriati che svolgono attività di lavoro dipendente, ma anche per coloro che tramutano il loro rapporto in un rapporto di lavoro autonomo e prestano poi, dall’Italia, attività di consulenze professionali per lo stesso soggetto che in precedenza era il loro datore di lavoro estero.
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