Con il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, artt. 5 e 6, l’art. 54 del TUIR, in materia di criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, è stato integralmente rivisto e suddiviso negli artt. 54-54-octies TUIR. Le nuove disposizioni si applicano a partire dall’esercizio di entrata in vigore del Decreto (31 dicembre 2024), salvo diversa indicazione contenuta nell’art. 6 D.Lgs. n. 192/2024 che, in taluni casi, rinvia l’operatività delle stesse a partire dall’esercizio successivo, ovvero il 2025. Tra queste, il nuovo trattamento fiscale dei rimborsi spese di trasferta oggetto di riaddebito analitico in capo al committente, con riferimento al quale si pongono dubbi in merito alla corretta gestione da parte di un lavoratore autonomo in regime ordinario, laddove le spese siano state sostenute nel 2024, ma vengano richieste a rimborso e/o effettivamente rimborsate a partire dal 2025.
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