L’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 242, del 4 dicembre 2024, ha evidenziato che sono deducibili, per il soggetto erogatore, le somme erogate a un ente (primo beneficiario) e da questa trasferite ad altri enti no profit (beneficiari finali), anche nelle ipotesi in cui non sia residente in Italia, nel rispetto delle condizioni richieste.
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