Con la Risposta all’interpello n. 170 del 20 agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’accollo del debito obbligazionario non rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA, ma deve essere soggetto ad imposta di registro nella misura del 3% sull’ammontare dell’obbligazione assunta. Qualora il contratto di accollo venisse formalizzato per corrispondenza, la stessa operazione non sarebbe soggetta a registrazione in termine fisso, ma sarebbe soggetta a registrazione solo “in caso d’uso”.
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