Dalla lettura dell’impianto normativo relativo al concordato preventivo biennale, come integrato con il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, emerge che, superando i 100.000 euro di ricavi effettivi e non i 150.000, il regime forfetario decade nel medesimo periodo d’imposta del detto superamento, mentre resta valido l’accordo con il Fisco (cioè il concordato). Distinto regime opzionale è previsto poi in relazione al regime fiscale applicato per la tassazione del maggior reddito derivante dall’adesione al concordato, con applicazione di imposte sostitutive diversificate per i soggetti ISA.
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