In caso di cessione dell’immobile su cui sono stati eseguiti interventi Superbonus con clausola di riserva della proprietà (art. 1523 c.c.), il momento rilevante ai fini della eventuale plusvalenza imponibile (art. 67, comma 1, lett. b-bis del TUIR) è quello in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà dell’immobile (ossia il pagamento dell’ultima rata di prezzo) e non la data di stipula del rogito di compravendita immobiliare. Vediamo insieme gli importanti effetti a cui apre il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate con la recente Risposta a interpello n. 156/E del 16 luglio 2024.
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