Modificate le sanzioni in caso di dichiarazione infedele. Eliminata la forbice tra un minimo e un massimo, ora si procede con l’applicazione di una sanzione pari al 70% dell’imposta evasa. Tuttavia, in caso di dichiarazioni integrative, a prescindere dalla data di produzione e a condizione che sia prodotta non solo, ovviamente, entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento ma anche prima dell’avvio dei controlli, le sanzioni da applicare alle imposte omesse sono quelle dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 ma raddoppiate prima di procedere alla riduzione dei ravvedimenti.
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