Il contribuente non rischia la condanna per evasione fiscale quando procede con il ravvedimento operoso, ma solo quando salda il suo debito interamente, sempre tramite il ricorso all’istituto del ravvedimento, con l’amministrazione finanziaria. Così si è espressa la Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 9216, del 4 marzo 2024 , nell’accogliere il ricorso della Procura contro l’assoluzione di un contribuente.
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