La richiesta di apertura di un conto a firma congiunta di una s.n.c. è possibile. La normativa, infatti, prevede che i soci possano stabilire nell’atto costitutivo, in deroga ai principi generali che regolano tale forma societaria, l’amministrazione congiunta. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio e regolarmente registrato presso il Registro delle Imprese. L’inattività della società può, invece, essere valido motivo di diniego da parte dell’istituto bancario che, comunque, resta libero di contrarre o meno considerata l’autonomia contrattuale dello stesso.
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